Perché si torna a parlare di clausola di supremazia in tema di sanità

La Costituzione italiana, agli articoli 116 e 117, regola la suddivisione della potestà legislativa per materia tra Stato e Regioni. Sono articoli su cui il Parlamento è intervenuto nel 2001 con la ormai famosa riforma del Titolo V, che ha modificato proprio la competenza a legiferare su determinate materie, indicando espressamente su quali materie lo Stato ha competenza esclusiva e su quali, invece, ha competenza concorrente con le Regioni.

La sanità è una materia concorrente. La riforma costituzionale del 2016, la cosiddetta riforma Boschi, approvata dal Parlamento ma poi bocciata dagli elettori con il referendum, introduceva una ‘clausola di supremazia’, così da consentire allo Stato di intervenire anche su materie sulle quali non ha la competenza esclusiva, in casi eccezionali, ovvero quando si tratta di interventi che riguardano l’interesse nazionale.

L’emergenza coronavirus ha riacceso i riflettori sui ‘limiti’ del Titolo V e la necessità che, in casi di emergenza appunto, lo Stato possa intervenire su materie di cui non ha la competenza esclusiva, come la sanità, per avere una normativa uniforme ed omogenea su tutto il territorio ed evitare, così, che ciascuna Regione decida autonomamente e in difformità rispetto alle altre.

In questi giorni il dibattito politico è tornato a rispolverare l’antica questione delle materie concorrenti, riproponendo la necessità di intervenire sulla Carta per introdurre una clausola di supremazia. Il Pd ha presentato, ad inizio marzo, una proposta di legge ad hoc, sia alla Camera che al Senato.

L’articolo 120 della Costituzione

In realtà, secondo alcuni costituzionalisti, tra cui Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale, nella Costituzione è già prevista una sorta di clausola di supremazia, contenuta nel secondo comma dell’articolo 120, che recita: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

Cosa prevedeva la riforma Boschi

L’articolo 31 della riforma costituzionale del 2016 modificava l’articolo 117 della Costituzione, introducendo tra l’altro, proprio la clausola di supremazia: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

La proposta del Pd 

Lo scorso 4 marzo il Pd ha presentato alla Camera, e poi anche al Senato, una proposta di modifica della Costituzione che prevede una clausola di supremazia. “Le vicende di queste settimane hanno riproposto, come in molti altri casi dal 2001, l’attualità di completare il Titolo V con una clausola di supremazia a favore dello Stato centrale, tipica di tutti gli Stati non solo regionali ma anche federali, che renda ragionevolmente flessibili gli elenchi di materie di cui all’articolo 117 della Costituzione”, si spiega nella relazione introduttiva.

“Per evitare che l’introduzione della clausola determini una curvatura centralistica del sistema, è opportuno bilanciarne l’istituzione con la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e con il vincolo di un parere preventivo necessario della Conferenza Stato-Regioni quando il Governo intenda far valere la clausola di supremazia”.

Il testo della proposta di compone di due articoli, e recita: Articolo 1: “Dopo l’articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 116-bis – La legge istituisce la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese. Le conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto”.

Articolo 2: “Nell’articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: Su proposta del Governo e previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

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