Sanzione da 10 milioni da parte dell’Antitrust, che accusa l’azienda di abuso della posizione dominante, con conseguenze sui concorrenti e costi maggiori per i consumatori

Una sanzione di oltre 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) l’ha irrogata a Cts Eventim-TicketOne. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per concerti ed eventi dal vivo di musica leggera attraverso TicketOne spa, ha violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Autorità TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera.
L’Antitrust nota che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi srl, Friends & Partners spa, Vertigo srl e Vivo Concerti srl, nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing.
Una strategia abusiva che ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante, spiega l’Autorità, ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (multihoming).
L’Antitrust ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne.
“Ci appelleremo al Tar” ha fatto sapere TicketOne, che respinge “fermamente” le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, definendone la decisione come “manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia”.
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