AGI – Lo scorso 31 gennaio 2020 il governo ha dichiarato, per la durata di 6 mesi, quindi fino al 31 luglio, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19). Il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), all’articolo 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile), lettera c) dispone che gli eventi emergenziali di protezione civile sono “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Poteri ‘speciali’

Lo Stato d’emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile dei ‘poteri straordinari’ o ‘speciali’. Per l’attuazione degli interventi si provvede in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Durata e limiti

La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed e’ prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi (articolo 24 comma 3 del Codice della protezione civile).

​Il ‘casus belli’ del decreto rilancio e lo stralcio della proroga:

Nella prima versione del decreto Rilancio era prevista la proroga dello Stato d’emergenza fino al 31 dicembre del 2020. Ma la norma, contenuta nella bozza circolata prima del via libera del Cdm al decreto, ha suscitato molte polemiche, tanto che e’ stata stralciata. La versione definitiva del testo prevede la proroga di tutti gli stati d’emergenza in essere “diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il Covid-19”. Per placare le polemiche, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca’, intervenendo in Aula della Camera in occasione delle mozioni sulle liberta’ costituzionali, ha chiarito che il decreto legge Covid-19 “ha limitato la possibilità di intervento entro il termine invalicabile del 31 luglio” e ha anche aggiunto che “un’eventuale proroga dello stato di emergenza non determinerà pertanto un’automatica estensione dei poteri straordinari previsti dal decreto stesso”.

Verso la proroga

“Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio”. A confermarlo e’ oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose. “Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non e’ stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”, ha aggiunto. Un annuncio che ha provocato la reazione ferma sia di alcune forze di maggioranza, Pd e Iv, che delle opposizioni, che hanno subito chiesto che il premier si rechi prima in Parlamento a spiegare le ragioni della necessità di prorogare lo stato di emergenza. La decisione sul nuovo stato di emergenza non dovrebbe trovare ostacoli al Colle, anche se il capo dello Stato non è stato investito della questione che è prettamente governativa. Senza lo stato di emergenza però il governo sarebbe privo di uno strumento rapido per attuare misure di prevenzione mentre ci sono ancora focolai nel Paese, come e’ successo nei giorni scorsi per il controllo e il blocco dei voli da paesi a rischio. Ovviamente l’uso dei Dpcm dovrebbe essere limitato allo stretto necessario, come del resto e’ avvenuto negli ultimi due mesi.

​ Il decreto covid e la parlamentarizzazione dei Dpcm

Durante l’esame del cosiddetto decreto Covid, ovvero il provvedimento in cui il governo ha riunito tutti i primi Dpcm sul lockdown, è scoppiata la polemica sui poteri del governo e del presidente del Consiglio, che durante la fase emergenziale ha deciso la limitazione delle libertà attraverso Dpcm, senza l’esame del Parlamento. Critiche in tal senso sono state mosse dalla stessa maggioranza. Da qui la necessità di riattribuire al Parlamento un ruolo ‘centrale’. Nel decreto Covid è stato così inserito un emendamento, approvato da Camera e Senato, che ‘parlamentarizza’ i Dpcm. La norma dispone che “Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere entro 15 giorni”.

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